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Vietati agli avvocati compensi sproporzionati e rapporti economici con gli assistiti. Prudenza sui negozi giuridici e sugli slogan per attirare clienti. E fermezza sulla incompatibilità tra professione e pubblico impiego part-time. Sono queste le decisioni disciplinari più emblematiche adottate dal Consiglio nazionale forense nei confronti degli avvocati nel corso del 2009. Decisioni che toccano alcune delle questioni nodali della professione: tariffe, pubblicità, rapporti con i clienti/assistiti. Le statistiche sull’attività giurisdizionale faranno parte della relazione che il presidente del Cnf, Guido Alpa,ha illustrato in occasione della cerimonia apertura dell’anno giudiziario forense che si è tenuta a Roma alla presenza del ministro della giustizia Angelino Alfano e dei rappresentanti istituzionali e politici del mondo giudiziario.
Le statistiche. I dati parlano di un incremento dei procedimenti sopraggiunti nell’anno rispetto all’anno scorso (291), di cui decisi 290, con una pendenza residua dell’anno di 237 procedimenti. I ricorsi esaminati sono stati 405. Il 2009 segna un incremento di tutte le sanzioni, significativo in alcuni casi come per la sospensione dall’esercizio professionale (passate da 62 a 84), avvertimento (da 41 a 35), censura (da 38 a 43).
Le sentenze più significative. Di seguito indichiamo alcune delle decisioni più emblematiche.
Compensi proporzionati. L’avvocato che chiede compensi non proporzionati all’attività svolta ne risponde disciplinarmente, anche quando gli onorari sono concordati in via forfettaria con il cliente. Il canone deontologico, infatti, trova il suo fondamento “nel principio di correttezza e disinteresse, cui deve ispirarsi la condotta dell’avvocato. Con questa motivazione, il Consiglio nazionale forense (sentenza 236/08) ha confermato (in parte) la sanzione comminata dal Consiglio dell’Ordine di Milano, riducendola a tre mesi di sospensione, nei confronti di un legale che aveva chiesto compensi onerosi non ritenuti proporzionati all’attività svolta. Non sono state ritenute infatti concludenti le considerazioni del ricorrente sul fatto che, per un verso, “il valore aggiunto” della specializzazione non riesce a trovare una giustizia collocazione nella tariffa professionale e che, per altro verso, l’esercizio della professione del diritto di famiglia (ambito di attività prevalente dell’avvocato ricorrente) implica la risoluzione di questione molteplici e complesse che non trovano adeguata remunerazione nella tariffa professionale. “ Senza entrare nel merito della fondatezza o meno di tali affermazioni, che comunque destano perplessità, va rilevato che l’avvocato non può decidere di auto esonerarsi dalla tariffa professionale e dai canoni deontologici relativi alla determinazione del compenso, ritenendoli non adeguatamente remunerativi della propria attività”.
Conflitto di interessi. Mai cambiare assistito nel corso del medesimo procedimento perché non c’è dubbio che l’avvocato che rimetta il mandato con un proprio precedente assistito per assumerne uno nuovo nell’ambito dello stesso procedimento per assistere una parte chi abbia un interesse confliggente con il primo incorre nella violazione dei doveri di lealtà, correttezza e fedeltà nei confronti della parte assistita e il divieto di assunzione di incarico contro ex clienti (articolo 51 del codice deontologico). Lo ha ribadito il Cnf nella sentenza 1/09, confermando la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale comminata dal Consiglio dell’Ordine di Bergamo a carico di un legale che in un procedimento penale aveva assunto la difesa, come parte lesa, di un familiare della vittima, familiare successivamente iscritto nel registro degli indagati e poi in corso nelle indagini aveva rimesso il mandato nei suo confronti per assumerlo a vantaggio degli altri familiari: “Nessun rilievo ha l’affermazione del professionista di aver ricevuto un mandato collettivo dalle parti offese finalizzato alla ricerca della verità e dell’autore dell’omicidio, posto che i mandati delle parti offese furono assunti solo successivamente al mandato ricevuto dal primo familiare e solo dopo che l’avvocato aveva assunto le informazioni testimoniali di altri familiari; deposizioni che indussero il professionista a rimettere il mandato del primo assistito e a richiedere nei suoi confronti un ampliamento delle indagini che erano in corso nei suoi confronti”. In altre parole: “non è dubbio che la condotta tenuta dal legale integri violazione del disposto dell’articolo 51 del codice deontologico forense che vieta all’avvocato di assumere un mandato professionale contro un precedente assistito, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito”. Incorre, inoltre, in sanzione disciplinare l’avvocato che presta somme di denaro al proprio assistito, anche scalandole successivamente dall’onorario ad egli spettante. Il fatto stesso di intrattenere rapporti di carattere economico con il proprio assistito viola il canone dell’articolo 35 del codice deontologico sul rapporto di fiducia con la parte assistita. Con la sentenza 257/2009, il Cnf ha ribadito che per principio consolidato, rientra nei doveri primari dell’avvocato quello di non porsi in conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con il proprio assistito, evitando di intrattenere con quest’ultimo rapporti di carattere economico. “Il precetto dell’articolo 35, comma 2, del codice deontologico, è orientato a preservare due valori assoluti e portanti del ministero professionale. L’intuitus personae, presupposto della relazione fiduciaria tra la parte e il suo avvocato, ed il dovere di evitare situazioni di conflitto di interessi. Il divieto imposto dal canone (di non intrattenere rapporti economici con il proprio assistito, ndr) impone all’avvocato di astenersi dal creare situazioni di cointeressenza con la parte assistita, è preordinato a prevenire l’insorgere della conflittualità le quali, oltre a pregiudicare il rapporto professionale, si traducono in una più ampia e generale lesione della credibilità ed affidabilità etica della classe forense”. E questo, sottolinea il Consiglio, a prescindere dal fatto che il rapporto economico sia inifluente sul rapporto professionale.
Negozio giuridico. Aprire uno studio legale su strada e farsi “pubblicità” non è di per sé illegittimo. Sono piuttosto le modalità operative/comunicative adottate per la finalità di attrarre clientela che possono avere rilievo disciplinare, sotto il profilo del’accaparramento di clientela e di informazione non conforme a correttezza e decoro. Nominare, per esempio, lo studio legale con l’acronimo Alt così come pubblicizzare la “prima consulenza gratuita” si caratterizzano per essere messaggi pubblicitari fuorvianti, al di fuori del perimetro ammesso dal codice deontologico forense. Con queste motivazioni il Cnf ha confermato con la sentenza 183/2009la decisione con la quale il Coa di Brescia aveva comminato ai due avvocati titolari dello studio legale di strada Alt la sanzione della censura. “non è censurato l’esercizio della professione in ambiente e luogo diverso dalla tradizione o con modalità comunicative inusuali. Disciplinarmente rilevanti sono stati giustamente considerati non i mezzi utilizzati ma i contenuti con essi proposti, siccome equivoci, suggestivi, eccedenti il carattere informativo consentito e pertanto configurati come impropria attività di captazione della clientela operata con metodi illeciti in ragione della loro suggestione, equivocità ed eccesso”. Questo perché l’acronimo Alt, più che una informazione è una “diretta suggestione” a fermarsi . E lo slogan “ prima consulenza gratuita” è impropria e ingannevole: perché un semplice colloqui di orientamento con il cliente è non oneroso per prassi. Si è trattato insomma, ad avviso del Cnf, “di una modalità di acquisizione di rapporti clientelari illecita sotto il profilo disciplinare in quanto basata su messaggi pubblicitari eccedenti l’ambito formativo completo, concreto e razionale, come invece previsto dalla norma deontologica.
Incompatibilità tra professione forense e pubblico impiego part-time. È stata confermata la linea dura del Consiglio nazionale sulla cancellazione dall’albo per i dipendenti pubblici part-time, disciplinata dalla legge 339 del 2003. La legge ha ripristinato la incompatibilità tra professione forense e rapporto di pubblico impiego anche part-time , assegnando gli interessati un termine di 36 mesi dall’entrata in vigore della norma per optare tra l’una e l’altra strada. Una sentenza (Rd 210/09), tra tutte quelle rese nell’anno, ha ribadito non solo l’assolutezza della incompatibilità ma ha evidenziato come la normativa non violi nessun diritto quesito (per coloro già iscritti all’albo forense nel 2003) per la mancata previsione di una norma transitoria ad hoc. Il Cnf ha ribadito la discrezionalità del legislatore nell’ introdurre nuove discipline anche opposte a quelle in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e con il principio di irragionevolezza e ha specificato che non si può dire “che una norma transitoria manchi essendo individuabile nel primo comma dell’articolo 2 che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di moratoria per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione”. Il Cnf ha escluso anche la sospensione del giudizio disciplinare in attesa della decisione della la Corte di Giustizia delle Comunità europee su ricorso pregiudiziale del giudice di pace di Cortona, ritenendo inammissibile la questione pregiudiziale e nel merito non fondata l’obiezione che con i provvedimenti di cancellazione i Consigli dell’Ordine attuassero intese restrittive contrarie alla concorrenza. “Il consiglio dell’ordine non determina l’interesse pubblico da perseguire né gode di discrezionalità nel perseguirlo: l’incompatibilità non è stabilita da un provvedimento del Coa bensì direttamente dalla legge e i coa agiscono come meri organi esecutivi, che accertano i requisiti di fatto per l’applicazione di una conseguenza prevista direttamente dalla legge”.
I pareri della Commissione pareri. Dal punto di vista statistico la Commissione del Cnf che si occupa di rispondere ai quesiti dei Consigli dell’Ordine ha emesso un totale di 52 pareri (+ 8 % sul 2008), con una sopravvenienza di 57 quesiti nel corso dell’annata.
Di seguito i pareri più rilevanti. Con parere 1/2009 si è ribadita in linea generale la compatibilità tra l’esercizio professionale forense e l’attività di amministratore di condominio; con parere 3/2009 si è affrontata la problematica della liceità di una comunicazione che informi un pubblico indistinto di imprese sull’attività dello studio legale; nel parere 12/2009 si affronta la questione posta da soggetti che intendono affrontare l’esame di Stato avendo svolto la pratica forense della durata di un solo anno prevista prima del 1985; nel susseguente parere 13/2009 la Commissione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema del rapporto tra obbligo formativo e mancanza di un effettivo esercizio professionale; il parere 17/2009, ripreso più volte anche dagli organi di stampa, si è assunto un orientamento rispetto ai possibili casi di omologazione di titoli professionali spagnoli non rispondenti ad un effettiva qualificazione in loco alla luce della sentenza della Corte di Giustizia nel noto caso Cavalera (causa C-311/06); con il parere 19/2009 si è compiuta un’analisi dell’attuale normativa in materia di consulenza legale professionale; con il pronunciamento 29/2009 si è dato luogo ad un approfondimento sul delicato tema dell’accesso di terzi agli atti del procedimento disciplinare; nel parere 35/2009 si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità, per il praticante abilitato, di svolgere attività giudiziale anche in materia di esecuzioni immobiliari; con il successivo 36/2009 si affronta la tematica delle condizioni che debbano soddisfare gli uffici legali istituiti in comune da più enti pubblici; il parere 44/2009 affronta nuovamente i profili di compatibilità tra l’attività forense e quella del piccolo imprenditore agricolo; infine il parere 46/2009 affronta la problematica inerente all’iscrizione di appartenenti alle forze dell’ordine tra i praticanti alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.