Anno V - Numero 46 - Chiuso in redazione: Mercoledi 10 Marzo 2010 alle ore 15:45 archivio storico

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Il DDL sulla durata indeterminata dei processi presenta punti critici

Il DDL sulla durata indeterminata dei processi presenta punti critici
Il presidente Giuseppe Sileci ha manifestato nel corso di una audizione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera,   le perplessità dell’Aiga su un disegno di legge che, in nome di un principio condiviso da tutti, e cioè che i processi durino un tempo ragionevole, rischia in concreto di rendere meno agevole l’accesso del cittadino all’equo indennizzo per la eccessiva durata del giudizio e rischia anche, in mancanza di riforme strutturali e investimenti ingenti in risorse umane e materiali, di provocare la estinzione di un numero elevatissimo di reati per moria di processi, aggravando la situazione di un paese che già ha il non invidiabile primato, ricordato dal Ministro Alfano nella sua ultima relazione alle Camere sulla Giustizia, di reati estinti per prescrizione. Per ciò che concerne la legge c.d. Pinto, che riconosce a ciascuna parte processuale di ottenere la condanna dello Stato al pagamento di un indennizzo quando il processo è durato troppo a lungo, è dubbia la legittimità di quelle previsioni che, non uniformandosi al pacifico indirizzo della Corte Europea dei Diritti Umani, stabiliscono in due anni la durata di tutti i processi. E ciò senza fare eccezione per quei giudizi, come in materia di lavoro e di famiglia, per i quali la CEDU, invece, indica in un anno la durata ragionevole del processo, ha aggiunto l’Avv. Sileci, il quale ha anche sottolineato la irragionevolezza della norma che prevede la riduzione dell’indennizzo nel caso in cui la domanda della parte sia stata rigettata. Né sarebbe prudente, ha proseguito il Presidente AIGA, la approvazione di un testo che, prevedendo la inutile introduzione di un ulteriore adempimento processuale, consistente nella presentazione di apposita istanza per la sollecita trattazione della causa, provocherebbe l’ingolfamento delle cancellerie, chiamate a smaltire una quantità enorme di domande, e la assoluta impossibilità per gli uffici giudiziari di decidere le controversie con provvedimenti correttamente – anche se succintamente – motivati. Infine, ha concluso Sileci, non si comprende affatto la scelta del legislatore di non prevedere la assistenza tecnica già nella fase del procedimento dinanzi al Presidente della Corte d’Appello competente, specie in presenza di una serie di incombenze processuali la cui inosservanza potrebbe determinare un provvedimento di rigetto della domanda, contro il quale la parte potrebbe proporre opposizione accettando il rischio, però, che in caso di ulteriore rigetto gli sia comminata una abnorme sanzione pecuniaria sino ad euro 20.000. È intervenuto quindi Amedeo Ciuffetelli il quale, quanto alle problematiche sottese al cd. processo breve, ha innanzitutto illustrato come la riforma evidenzierebbe effetti a “macchia di leopardo” sul territorio nazionale, facendo emergere prassi virtuose negli uffici con maggiori dotazioni in termini di risorse umane e finanziare, rivelando, di contro, situazioni di grave inefficienza nelle sedi notoriamente più disagiate. Ciuffetelli ha, inoltre, auspicato che la legge affianchi al criterio della gravità del reato quello della complessità del  processo, attualmente limitato solamente a quei reati di maggiore allarme sociale in presenza dei quali è attribuito al magistrato il potere di prorogare i termini di legge. A tal proposto a fornito quale esempio il procedimento relativo alle indagini sui crolli avvenuti a L’Aquila in occasione del terremoto del 6 aprile, processi nei quali certamente saranno necessarie complesse ed articolate perizie, che da sole potrebbero far decorrere la gran parte del tempo prefissato dalla legge per la celebrazione del processo. Ciuffetelli ha anche evidenziato il rischio di una possibile compressione delle garanzie difensive in danno degli imputati, a motivo di una esigenza di celerità da parte del magistrato procedente, nonché il pericolo di un sostanziale e progressivo abbandono dei riti alternativi al dibattimento da parte degli imputati e dei difensori, che potrebbero sperare nella estinzione del processo. In tal senso ha evidenziato le necessità di procedere contemporaneamente ad una riforma dei riti alternativi al dibattimento, rafforzandone il sistema premiale, magari anche prevedendo pene alternative alla detenzione per le condanne più miti.

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