Anno V - Numero 48 - Chiuso in redazione: Venerdi 12 Marzo 2010 alle ore 16:00 archivio storico

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La riforma pensionistica al "via", per chi parte adesso il traguardo è lontano

di Paolo Rosa - Avvocato, Presidente della Cassa Forense

La riforma pensionistica al "via", per chi parte adesso il traguardo è lontano

Il Comitato dei Delegati nelle riunioni del 10 e 11 luglio 2008, dopo aver rigettato in limine la richiesta di rinvio della votazione avanzata dall'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini della Campania sostenuta dai Consigli dell'Ordine del Distretto di Lecce e dal Consiglio dell'Ordine di Palermo che auspicavano un'ulteriore approfondimento e la rivisitazione dei criteri adottati per testare l'effettiva sostenibilità del sistema pensionistico proiettato a 30 anni ed il successivo ampliamento di tale arco temporale a 50 anni così come disposto dal decreto interministeriale 06.02.2008, ha sostanzialmente approvato l'impianto della proposta di riforma del sistema previdenziale forense votando a favore dell'aumento dell'età pensionabile di vecchiaia secondo la seguente scaletta:

- fino al 31 dicembre 2011, 65 anni di età e almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 1 gennaio 2012, 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dall'1 gennaio 2017, 67 anni di età e almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 1 gennaio 2022, 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 1 gennaio 2025, 69 anni di età e almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 1 gennaio 2027, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

È peraltro riconosciuta all'iscritto la facoltà di anticipare, rispetto a quanto previsto dalla citata scaletta, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età, fermo restando i requisiti della anzianità di iscrizione e contribuzione di cui si è detto più sopra. In caso di anticipazione della pensione, l'importo della quota di base verrà ridotto nella misura dello 0,45% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico più sopra ricordato e che corrisponde ad un 5% in ragione d’anno. Con un emendamento piuttosto sofferto il Comitato dei Delegati ha stabilito che la riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del 65° anno di età, abbia raggiunto il requisito dell'effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni. Il Comitato dei Delegati ha accolto anche l'introduzione della pensione cd. modulare e quindi la pensione di vecchiaia sarà costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio retributivo ed una seconda quota, detta modulare, che sarà in piccola parte obbligatoria e per la maggior parte facoltativa, calcolata secondo il criterio contributivo. Sempre attraverso un emendamento che recuperava il lavoro svolto dalle Commissioni riunite è stato introdotto il concetto dell'integrazione al trattamento minimo. Su domanda dell'avente diritto, infatti, qualora applicando i criteri di calcolo la pensione annua sia inferiore agli attuali € 10.160,00, preso come base l'anno 2008, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. L'integrazione al trattamento minimo compete però solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo. Tale integrazione al trattamento minimo compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra. Ai fini del computo del reddito massimo di cui sopra non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione. All'atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui si è detto, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l'integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli sarà tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, al pagamento di una sanzione che sarà pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali. La normativa sull'integrazione al minimo, vera novità per Cassa Forense, risale al 1952 ed ha subito, nel sistema della previdenza generale italiana, una serie di modifiche fino alla riforma Amato del 1992 che ha introdotto il concetto di reddito “coniugale” e, pertanto, dopo aver verificato la situazione reddittuale del richiedente la prestazione, occorre anche verificare la situazione reddituale di entrambi i coniugi non effettivamente e legalmente separati. Non sfuggirà a chi legge che l'integrazione al trattamento minimo costituisce un beneficio del quale non possono usufruire tutti gli iscritti ma soltanto quelli bisognosi. Sino ad oggi l'integrazione al trattamento minimo scattava in automatico quanto l'iscritto, sulla base della contribuzione versata, non riusciva a raggiungere il minimo previsto. Oggi l'integrazione dovrà essere richiesta e giustificata dal reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge che non può essere superiore, per poterne beneficiare, a tre volte il trattamento minimo e quindi ad € 30.480,00. È un passaggio certamente delicato ma finalizzato ad un moderno concetto di Welfare forense. La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95 e dal regolamento approvato. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi obbligatori e facoltativi versati dall'iscritto. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto. All'atto del pensionamento il montante sarà trasformato in rendita secondo i seguenti criteri:

- per i primi 5 anni di applicazione del presente regolamento, utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla legge 335/95 e successive modifiche ed in uso presso gli Enti di cui alla legge 103/96;

- successivamente con coefficienti per età costruiti tenendo conto delle particolari caratteristiche demografiche della categoria e dei conseguenti effetti attuariali, come risultanti dalla redazione dei bilanci tecnici.

È stata confermata la pensione di anzianità con la seguente scaletta:

- fino al 31/12/2011, 58 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 01/01/2012, 58 anni di età e almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 01/01/2014, 59 anni di età e almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 01/01/2016, 60 anni di età e almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 01/01/2018, 61 anni di età e almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;

- dal 01/01/2020, 62 anni di età e almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

 

La corresponsione della pensione di anzianità è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati e dall'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Essa è incompatibile con la reiscrizione ad uno degli albi suddetti. Verificatasi l'incompatibilità, la pensione di anzianità è sospesa sino all'eliminazione della relativa causa, con diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dall'insorgere della incompatibilità stessa.

Il Comitato dei Delegati ha poi ridotto da dieci a cinque , come per l'infortunio, gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa per poter fruire ,ricorrendone i requisiti , della pensione di inabilità e invalidità cosi' allargando la tutela per le generazioni più giovani iscritte , continuativamente,da data anteriore al compimento del quarantesimo anni di età. Nel prossimo Comitato dei Delegati del 24 luglio 2008 proseguiremo l'esame degli articolati proposti nella speranza di poter arrivare prima della sospensione feriale all'approvazione dell'intera riforma. Imprescindibile sarà l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4% sul quale vi è il generalizzato consenso del Comitato dei Delegati.


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