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L’esclusione degli ingegneri in qualità di presidenti delle commissioni di accordo bonario è del tutto immotivata ed illogica. Ad affermarlo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che auspica un ravvedimento da parte del Governo. Perché escludere gli ingegneri dal ruolo di presidenti delle commissioni di accordo bonario? Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri considera assolutamente immotivato ed illogico, oltreché discriminatorio quanto contenuto nel comma 9-bis dell’art. 240 del Codice dei contratti pubblici in cui si afferma che il terzo componente, in qualità di presidente della commissione, venga nominato tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, escludendo di fatto gli ingegneri iscritti all’Albo e abilitati alla professione. Il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 novembre, stabilisce che le forme di accordo bonario e il ricorso all’arbitrato devono essere considerati gli strumenti preferenziali per la soluzione delle controversie. Se per le cause con vertenza di tipo tecnico la normativa vigente assegna un ruolo fondamentale al Responsabile del procedimento (un tecnico) per l’eventuale raggiungimento dell’accordo bonario per appalti inferiori ai 10 milioni di euro, legittimando la sua eventuale partecipazione quale componente della commissione istituita all’uopo, non si comprende – ribadisce il CNI – la ragione per cui lo stesso tecnico non possa anche presiedere commissioni istituite per appalti di importo superiore. “Commissioni chiamate proprio a valutare questioni di natura squisitamente tecnica e chi – dunque – meglio degli ingegneri possono garantire l’efficace espletamento di queste funzioni?” – afferma il CNI. La loro esclusione dal ruolo di presidenti delle Commissioni di accordo bonario potrebbe determinare la necessità di avvalersi di un consulente esterno, con conseguenze sul prolungamento dei tempi procedurali e il gonfiamento dei costi. Il CNI auspica, quindi, l’intervento autorevole delle Commissioni parlamentari affinché si possa modificare o integrare la norma contenuta all’art. 5 dello schema di decreto legislativo.