Anno V - Numero 142 - Chiuso in redazione: Giovedi 29 Luglio 2010 alle ore 15:30 archivio storico

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La "competitività" tra ordinamenti giuridici e la crisi della sovranità

di Alberto Vermiglio, Ufficio Stampa AIGA

La "competitività" tra ordinamenti giuridici e la crisi della sovranità

Quali le conseguenze dell’appartenenza del nostro sistema giuridico nazionale al processo di integrazione comunitaria? La “commistione” tra ordinamenti ha inciso nella genesi ed interpretazione della norma di diritto interno? Ecco alcune delle domande che nascono dalla nuova realtà giuridica europea. Il processo di integrazione europea ha comportato la nascita di un nuovo ordinamento che ha influito, in maniera irreversibile, anche sulle fonti di diritto interne degli Stati membri, determinando quella che potremmo definire una mescolanza di materiali normativi. In questo contesto la norma giuridica “nazionale” perde i suoi requisiti “tradizionali” di generalità ed astrattezza, risolvendosi in una ricerca che parte dal basso, ovvero dalle esigenze di risoluzione del caso concreto, caratteristica del nuovo modo di formazione della norma comunitaria. Una sorta di “Cavallo di Troia”, infatti, è entrato all’interno delle mura dello Stato tradizionale minandone le fondamenta giuridiche, a partire dal ruolo delle Istituzioni alle funzioni della magistratura, dalla posizione della Corte Costituzionale e perfino alle fonti del diritto. Con riferimento a queste ultime è indubbio che il diritto comunitario si caratterizzi per la sua natura pretoria, ovvero a base giurisprudenziale, e una conferma in tal senso è data dal riconoscimento alle sentenze della Corte di Giustizia dell’efficacia di fonti del diritto. Equiparare le pronunce giurisdizionali alle norme giuridiche tradizionali frutto di negoziazione politica, oltre ad “annacquare” la classica distinzione tra ordinamenti di civil law ed ordinamenti di common law, implica una rivisitazione del concetto stesso di norma giuridica, non più calata dall’alto ma generata dalle esigenze nascenti dal singolo caso. In un contesto giuridico così strutturato è evidente che la norma giuridica vada sempre più specificandosi e specializzandosi, andando a disciplinare molteplici sfaccettature di una singola fattispecie. Ciò comporta che, a differenza di una norma preformata e rigida nella sua indistinta applicazione, il nuovo modo di concepire il diritto (non più soluzione astratta, ma risposta di volta in volta diversa a seconda dei singoli contesti) lo rende non solo più flessibile ma anche più vicino ai mutamenti culturali, sociali ed economici. Così concepita, la norma giuridica si specializza e implica una sua declinazione al plurale: non si tratterà più di una norma che regola una fattispecie, cui i singoli casi devono essere ricondotti e in un certo qual modo adattati, ma di tante norme tese a regolare i più svariati casi in modo da fornire la risposta più aderente agli interessi in essi emersi. Ma vi è di più. La mescolanza dei materiali normativi, oltre a modificare il concetto di norma giuridica, implica una considerazione in merito alla nozione di sovranità così come è stata concepita fino ad ora; a tal riguardo una “spallata” al concetto di sovranità c’è stata con il riconoscimento di un ordinamento sovranazionale quale è l’ordinamento comunitario. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 170/1984, meglio nota come sentenza c.d. La Pergola, secondo cui “i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato”, si deve oramai ritenere che lo Stato debba limitare la propria sovranità, consentendo ad un altro ordinamento di poter esercitare i propri poteri “ugualmente sovrani”. Non si tratta, quindi, di due ordinamenti giuridici autonomi e distinti ma di un unico ordinamento in cui gli stati membri sono elemento costitutivo. Pertanto, nel momento in cui viene limitata la propria sovranità, non avviene un trasferimento quanto invece una condivisione di tale sovranità. Questa nuova forma di sovranità condivisa comporta conseguenze anche sulle norme costituzionali che disciplinano la funzione legislativa. Ne deriva che il potere legislativo non spetta più unicamente alle Camere ma anche ai competenti organi comunitari. Questo assunto porta ad una ovvia osservazione: il potere legislativo in capo al Parlamento ha perso i suoi caratteri di esclusività. Prova ne sia la possibilità accordata ai giudici ordinari, in forza della sentenza n. 170/1984 della Corte Costituzionale, di rendere inapplicabile una legge o una qualunque altra fonte primaria in caso di contrasto con una norma comunitaria. La mescolanza dei materiali normativi, oltre ad ingenerare una confusione circa la corretta interpretazione ed applicazione della norma, comporta anche una rivisitazione del ruolo del giudice ordinario che non può essere considerato, ai sensi dell’art. 101 Cost., soggetto soltanto alla legge. In conclusione, pertanto, la condivisione di sovranità tra l’ordinamento interno e l’ordinamento comunitario ribalta il fondamentale principio di legalità, in quanto se da un lato la norma non è più indistintamente generalizzata a regolare tutte le fattispecie in essa rientranti, dall’altro essa diviene censurabile dal giudice ordinario in caso di contrasto con l’ordinamento comunitario, mettendo in crisi ancor più il concetto di sovranità nazionale.

 
 

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