Anno III - Numero 224 - Chiuso in redazione: Mercoledi 24 Dicembre 2008 alle ore 10:00 archivio storico

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730 Vs Unico : 15 a 1

di Aurelia Isoardi – Giunta Nazionale UNGDCEC

730 Vs Unico : 15 a 1

Come mai, se si  presenta il 730 di un contribuente lo Stato riconosce un compenso di oltre 15 euro, mentre se si presenta la dichiarazione dello stesso contribuente al di fuori del circuito del 730 , ossia utilizzando UNICO, lo Stato riconosce un compenso di 1 euro? Nei primi giorni di ottobre è stato annunciato l’arrivo del provvedimento con il quale il direttore dell’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3-ter dell’art. 3 del DPR 322/1998, ha adeguato alle variazioni dell’indice ISTAT il compenso che lo Stato riconosce ai c.d. “intermediari fiscali”, a fronte dell’invio telematico delle dichiarazioni fiscali annuali dei contribuenti. Nello specifico, l’adeguamento riguarda le dichiarazioni inoltrate dagli intermediari nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 30 novembre 2007 e comporta il passaggio del compenso dalla astronomica cifra di 0,52 euro per dichiarazione alla iperbolica cifra di 0,53 euro per dichiarazione. Un centesimo in più. La notizia è stata accompagnata da grida di giubilo in tutti gli studi degli intermediari fiscali, anche perché a decorrere dalle dichiarazioni presentate dall’1 dicembre 2007 in poi, per effetto delle novità introdotte dal DL 159/2007, il compenso che lo Stato riconosce agli intermediari schizza all’inverosimile cifra di 1,00 euro per dichiarazione. Di fronte a tanta generosità ci sarebbe da rimanere senza parole, se non fosse che, diventa  interessante analizzare alcune questioni. Se la logica del compenso riconosciuto dallo Stato è quello di contribuire ai costi dell’assistenza fiscale di cui necessitano i contribuenti per adempiere correttamente agli obblighi fiscali che, senza determinate conoscenze tecniche, si rivelano per essi troppo ardui, come mai tale principio non vale in modo identico per tutte le dichiarazioni presentate dalle persone fisiche? Se il professionista rilasciasse un visto di conformità formale, sulle detrazioni e deduzioni indicate dal contribuente nel quadro RP del modello UNICO, non svolgerebbe egli una funzione del tutto analoga, anche nei confronti dell’Erario, a quella che svolge in relazione al modello 730? Emerge, invece,  la palese incongruenza di un sistema (quello dei 730) costruito a suo tempo ad uso e consumo delle principali associazioni sindacali italiane dei lavoratori dipendenti. Il contributo a carico dello Stato deve avere pari intensità per tutte le diverse fattispecie dichiarative che interessano le persone fisiche, oppure ci si trova di fronte ad una violazione della parità dei diritti dal punto di vista dei contribuenti e ad una violazione dei principi di concorrenza dal punto di vista degli operatori. Con riguardo a questo secondo aspetto, pare infatti evidente che le maggiori risorse che lo Stato riconosce a chi si occupa in prevalenza di modelli 730 possono essere da questi utilizzate nell’ambito di altre attività di servizio in materia fiscale, in diretta concorrenza con chi, occupandosi in prevalenza di modelli UNICO, non si vede riconosciuti dallo Stato analoghi contributi. Un ulteriore punto da analizzare sarebbe anche quello del margine di errori riscontrati nella compilazione dei 730 da parte dei CAF rispetto agli errori rilevati nelle dichiarazioni presentate dai professionisti, sia tramite il CAF di categoria che con l’UNICO. La strada che l’Unione Giovani Dottori Commercialisti intende percorrere è quella della costruzione di un sistema nel quale lo Stato valorizzi, secondo principi di eguaglianza, l’assistenza fiscale prestata a favore di tutti i contribuenti persone fisiche da parte degli intermediari abilitati, senza figli (i CAF e coloro che presentano il 730) e figliastri (i professionisti e coloro che presentano il modello UNICO).


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