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"La Finanziaria 2010 (legge n. 191/2001) introduce disposizioni che, con effetto dal 1° gennaio, da un lato rafforzano i già esistenti strumenti di sostegno al reddito, ampliandone la sfera di attuazione, dall'altro favoriscono il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati". Così una circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, firmata dal presidente Rosario De Luca, introduce la spiegazione di tutte le novità introdotte dalla norma. In particolare, si tratta della "ridefinizione dei requisiti per la maturazione del diritto all'indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi e del relativo importo; della modifica dei requisiti contributivi per la fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; dell'introduzione di una forma di contribuzione figurativa integrativa per i lavoratori che beneficiano dell'indennità di mobilità o di disoccupazione". Nel dettaglio, per l'indennità 'una tantum' per i collaboratori a progetto, la circolare della Fondazione Studi ricorda che "una forma di sostegno al reddito destinata ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti senza lavoro è stata introdotta in via sperimentale dal DL 29 novembre 2008" e " prevedeva per il triennio 2009-2011 l'erogazione in un'unica soluzione, nei soli casi di fine lavoro, di una indennità una tantum pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps e operanti in regime di monocommittenza. La misura dell'indennità era stata successivamente elevata al 20%". "Le modiche apportate dalla Finanziaria 2010 riguardano i requisiti di accesso all'indennità e il suo importo -si legge nella circolare- ma non interessano coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2009, cui continua ad applicarsi la precedente normativa". Inoltre "l'indennità una tantum spetta ai collaboratori coordinati e continuativi -dicono i Consulenti del lavoro- che operino nella modalità a progetto in regime di monocommittenza. Dall'ambito di applicazione della norma pertanto erano e sono tutt'ora esclusi i lavoratori: titolari di rapporti di collaborazione occasionale, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non a progetto (quali ad esempio gli amministratori e i sindaci di società, i partecipanti a collegi o commissioni), i prestatori di lavoro autonomo occasionale (cioè non in forma coordinata e continuativa); i collaboratori a progetto iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (cui si applica l'aliquota contributiva del 17%); i titolari di più rapporti di collaborazione a progetto (pluricommittenti); i liberi professionisti senza albo e cassa professionale". Per avere diritto all'una tantum, il collaboratore, in caso di fine lavoro, deve aver conseguito nell'anno precedente, un reddito lordo compreso tra 5.000 e 20.000 euro; deve esserci stato accreditamento nell'anno precedente di almeno tre mensilità di contribuzione presso la Gestione separata Inps e, nell'anno di riferimento, di almeno una mensilità di contribuzione alla stessa Gestione. Inoltre il collaboratore deve essere senza contratto di lavoro da almeno due mesi. L'indennità una tantum è pari per gli anni 2010 e 2011 al 30% del reddito percepito nell'anno precedente, con un tetto massimo di 4.000 euro. "La legge pertanto, nell'aumentare la misura percentuale del trattamento -conclude la circolare- ha anche stabilito un limite massimo, agevolando in sostanza coloro che nell'anno precedente hanno conseguito redditi meno elevati. Per effetto del limite l'ammontare dell'indennità sarà identico per tutti coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi compresi tra euro 13.333 e 20.000 euro (30% di euro 13.333 = euro 4.000).