Anno III - Numero 224 - Chiuso in redazione: Mercoledi 24 Dicembre 2008 alle ore 10:00 archivio storico

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Le Onlus non perdono il loro status anche alla presenza della realizzazione di un utile

di Antonio Abete

Da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una casa di riposo per anziani l’agenzia delle entrate emetteva un atto di cancellazione della fondazione dall’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative a utilità sociale essendo emersa durante la verifica, la mancanza del requisito essenziale delle finalità di cui art, 10 comma 1 lettera b del Dlgs 460/1997. In effetti, l’ufficio contestava il fatto che i servizi socio assistenziali erogati all’interno della casa di accoglienza fossero tutti a pagamento e che le persone ospiti della struttura, erano tutte abbienti. L’agenzia con questa conclusione a suo dire faceva cadere il fine solidaristico dell’ente, aggiungendo altresì che gli utili diretti della gestione non erano utilizzati per decurtare la retta degli ospiti. I Giudici della Commissione Provinciale di Bologna respinsero il ricorso avverso la cancellazione, mentre è stato accolto in sede di appello (sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008.)  


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