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Da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una casa di riposo per anziani l’agenzia delle entrate emetteva un atto di cancellazione della fondazione dall’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative a utilità sociale essendo emersa durante la verifica, la mancanza del requisito essenziale delle finalità di cui art, 10 comma 1 lettera b del Dlgs 460/1997. In effetti, l’ufficio contestava il fatto che i servizi socio assistenziali erogati all’interno della casa di accoglienza fossero tutti a pagamento e che le persone ospiti della struttura, erano tutte abbienti. L’agenzia con questa conclusione a suo dire faceva cadere il fine solidaristico dell’ente, aggiungendo altresì che gli utili diretti della gestione non erano utilizzati per decurtare la retta degli ospiti. I Giudici della Commissione Provinciale di Bologna respinsero il ricorso avverso la cancellazione, mentre è stato accolto in sede di appello (sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008.)