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Non è necessario che un fabbricato abbia i requisiti per l’abitabilità, è necessario però la registrazione all’ufficio territoriale del catasto perché si realizzi il presupposto per il suo assoggettamento all’imposta comunale degli immobili ( ICI .) E’ stato affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24924 del 10/10/2008. L’iscrizione al catasto del fabbricato non delinea un obbligo che avviene dopo l’ultimazione dei lavori, bensì accerta la decorrenza dell’obbligazione tributaria quale prova dell’avvenuto utilizzo dello stesso. Gli effetti di questa sentenza saranno a carico delle imprese di costruzione le quali saranno obbligate a calcolare e versare l’imposta ancor prima della loro ultimazione dei fabbricati, se ancor prima avranno provveduto al previsto accatastamento.