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I filtri per l’accesso alle Corti supreme sono necessari. Ogni paese europeo ha trovato il proprio sistema. In Italia, il filtro in Cassazione è stato previsto dalla legge 69/2009 e ora si attendono le prime applicazioni. Ma per l’avvocatura italiana non ci dovranno essere zone d’ombra. “Occorre che ci sia una chiarezza nella interpretazione delle norme”, ha specificato il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, intervenendo al convegno internazionale “Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso nell’esperienza europea, organizzato da Cnf, Corte suprema di Cassazione, e Associazione italiana degli studiosi, che si è svolto oggi tra la sede della Cassazione e quella del Cnf. “L’avvocatura si aspetta dalle prime decisioni della Cassazione una indicazione direi didascalica dell’applicazione delle previsioni dell’articolo 360 bis del cpc, una indicazione di come interpretare le norme, in modo che l’avvocato abbia un modello di riferimento per presentare il ricorso”. L’articolo in questione, in particolare, prevede che la sezione della cassazione costituita ad hoc per l’esame della ammissibilità dei ricorsi debba comunque dichiarare inammissibile il ricorso quando esso: 1) sia stato avanzato nei confronti di un provvedimento del giudice di merito che abbia deciso in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte, a meno che non ritenga opportuno che la Corte (una delle Sezioni semplici) si pronunci nuovamente per mutare o confermare il proprio orientamento; 2) nel ricorso vengano denunciate violazioni, ad opera dei giudici di merito, dei principi regolatori del «giusto processo» manifestamente infondate (così il nuovo art. 360 bis c.p.c.). La preoccupazione di letture discordanti del testo normativo, d’altra parte, è emersa dalle relazioni della mattina. Per Paolo Vittoria, i profili problematici più significativi hanno a che fare con la seconda causa di inammissibilità del ricorso, quella che chiama in causa i principi del giusto processo: “Opterei per una valutazione in concreto della incidenza che la violazione delle norme processuali hanno avuto sulla formazione della base di fatto della decisione”. Questo per evitare l’abuso degli strumenti processuali. Andrea Proto Pisani ha sottolineato la valenza poco innovativa della riforma normativa che sembra sovrapporre l’inammissibilità alla manifesta infondatezza. Ma ha evidenziato la necessarietà di un filtro, il cui svolgersi però, avverte, comporta comunque una certa discrezionalità della Corte suprema: “Se queste sono le caratteristiche ed i poteri (da attribuire) alla Corte di cassazione quale Corte suprema, particolare attenzione dovrà essere riservata alla selezione e alla durata in carica dei giudici della Corte, giudici che non dovrebbero superare il numero delle due o tre decine (adeguatamente supportate sul piano organizzativo), e che dovrebbero decidere in non più di tre o quattro collegi giudicanti (civile ordinario, lavoro e previdenza, tributario, amministrativo), salvo il raccordo operato dalle sezioni unite (la cui composizione andrebbe ovviamente rivista)”, ha proposto. Anche Federico Carpi ha avanzato dubbi interpretativi sulla formulazione delle norme: “sabbie mobili la individuazione della violazione dei principi del giusto processo”; e ha dato atto di “complicazioni e diseconomie nella norma che disciplina il procedimento in camera di consiglio”. Ottimista il primo presidente della Corte di Cassazione, Vincenzo Carbone, per il quale “il confronto tra i sistemi europei è utile per individuare best practices da applicare al sistema che deve avere come obiettivo l’efficienza della giustizia a servizio del cittadino”. Il confronto europeo ha dimostrato come diversi siano i sistemi di accesso alle Corti supreme, alcuni basati sul valore della causa; altri sulla rilevanza generale della questione, rimessa a volta al giudizio del giudice a quo. Poi c’è il numero degli avvocati abilitati a presentare ricorso. E’ pur vero che esso va valutato in funzione del numero degli abitanti ma è anche vero che i 40mila avvocati in Italia sono troppi. Da qui la previsione nella riforma forense di stringere le maglie e prevedere una valutazione esterna.