Anno III - Numero 224 - Chiuso in redazione: Mercoledi 24 Dicembre 2008 alle ore 10:00 archivio storico

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Sciopero bianco Alitalia: quando non lavorare è reato
I Consulenti del Lavoro fanno il punto sullo sciopero bianco di piloti e assistenti di volo

di Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro

Sciopero bianco Alitalia: quando non lavorare è reato

Per tutto il personale di volo o di terra che decide di astenersi individualmente dal lavoro, creando un disservizio agli utenti, non si può escludere che si apra uno scenario nel quale appaia, in primo piano, l’aula di un Tribunale penale. Il comportamento del lavoratore che si astiene dalla prestazione interrompendo un servizio pubblico può essere sottoposto non solo al potere disciplinare del datore di lavoro ma anche a sanzioni penali. È questo ciò che può avvenire anche ai piloti e ai dipendenti Alitalia quando pregiudicano l’efficacia del trasporto aereo. Come è noto, le sanzioni disciplinari sono previste dalla legge n. 146 del 1990 (art. 4, comma 1), che punisce chi sciopera senza rispettare le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili. Le sanzioni sono prescritte dalla Commissione di Garanzia e vengono applicate dal datore di lavoro (art. 13, lett. i)), con esclusione del licenziamento disciplinare (art. 4, comma 1). Nel regolare la materia, la legge in questione ha anche escluso ogni sanzione penale per lo sciopero attuato senza rispettare le regole a favore degli utenti, con l’abrogazione degli articoli 330 e 333 c.p. Tuttavia, è tuttora in vigore l’art. 340 c.p. il quale disciplina il reato di “interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”; ai sensi di tale norma “chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”. Dunque il reato in questione può essere commesso anche dal lavoratore che individualmente interrompa o comunque turbi il pubblico servizio dallo stesso espletato, in quanto la depenalizzazione avvenuta con la legge n. 146/1990 è stata disposta nell'intento di regolamentare soltanto le forme collettive di astensione dal lavoro (Cass. Sez. 6, sent. 17906 del 15 aprile 2003). La norma penale in esame è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento della amministrazione, attraverso la garanzia della continuità e della regolarità del funzionamento del servizio pubblico o di pubblica necessità. Per la sussistenza del reato di cui all’art. 340 c.p. è sufficiente la consapevolezza da parte del lavoratore che l’azione compiuta possa cagionare un determinato risultato, che è previsto come possibile e di cui si accettano i rischi (Cass. Sez. 6, sent. 36354 del 22 settembre 2003; Cass. Sez. 6, sent. 22422 del 14 giugno 2005). È necessario, però, che il colpevole cagioni effettivamente l’interruzione del servizio o turbi la regolarità dell’ufficio, con mezzi idonei ad alterare, ancorché temporaneamente, il funzionamento dell’ufficio o servizio pubblico nel suo complesso (Cass. Sez. 6, sent. 47299 del 10 dicembre 2003; Cass. Sez. 6, sent. 29351 del 21 agosto 2006). Il reato è procedibile d’ufficio e, nei confronti dei “capi, promotori, organizzatori” è prevista la misura pre-cautelare custodiale dell’arresto (per tali soggetti è anche stabilita una pena più elevata rispetto agli altri, costituita dalla reclusione da uno a cinque anni). Di conseguenza, i capi, i promotori e gli organizzatori del comportamento che cagiona l’interruzione, colti in flagranza di reato, possono essere sottoposti ad arresto facoltativo da parte della Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 381 c.p.p. La Polizia Giudiziaria procede all’arresto quando la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto stesso. A questo punto, nel giro di 96 ore (termine massimo previsto dall’art. 13 della Costituzione), l’arresto deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari (GIP), altrimenti diviene inefficace. Nei confronti del soggetto arrestato può trovare applicazione il procedimento per direttissima (art. 449 e ss. c.p.p.), che è un rito speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare e della fase predibattimentale. In tal caso, infatti, il Pubblico Ministero può presentare l'imputato in stato d'arresto direttamente davanti al giudice del dibattimento (e non al GIP, come nell’ipotesi di cui sopra) per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio di merito sull’imputazione, entro quarantotto ore dall'arresto. Si può accedere al giudizio per direttissima anche quando l’arresto è già stato convalidato dal GIP e l’imputato è ancora in stato di custodia cautelare ovvero se l’imputato stesso ha reso confessione.


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