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L'emendamento al decreto 78 del 2009, che estende ad un’eterogenea pluralità di soggetti la possibilità di vistare la reale esistenza di crediti erariali, rende la procedura di apposizione del visto un inutile balzello a carico delle imprese. Se a certificare l'esistenza di crediti nei confronti dell'erario possono essere tutti coloro che per sola esperienza hanno acquisito conoscenze in campo economico, rivedendo così la funzione di reale garanzia del visto, tanto vale che l'imprenditore sia il certificatore di se stesso. Se la procedura di apposizione del visto deve perdere la funzione di garanzia che veniva assicurata dall'intervento di professionisti assoggettati a percorsi formativi e obblighi costituzionalmente previsti, conviene lasciarla al libero arbitrio dell'imprenditore il quale, almeno, non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo. L'Undgcec ritiene che, per il bene del Paese, non è opportuno tramutare le esigenze di tutela della fede pubblica in mere incombenze burocratiche che, piuttosto, è bene eliminare.